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Donazione e alimenti. L’assegno alimentare decorre dalla data della domanda giudiziale - Cass. Civ., Sez. II, ord. 22 aprile 2025 n. 10490

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 22 aprile 2025 n. 10490 – Pres. Manna, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’assegno alimentare a carico della moglie beneficiaria della donazione della quota pari al 50% della casa familiare, non può decorrere dalla data della sentenza sul presupposto che per il passato abbiano provveduto i familiari del donante alle esigenze economiche dell’ex marito in stato di bisogno.
Il termine iniziale di debenza della prestazione alimentare coincide, infatti, non già con la nascita dell'obbligazione, bensì con la domanda giudiziale, ovvero con la costituzione in mora, purché entro sei mesi sia seguita dalla domanda giudiziale.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello, secondo la Suprema Corte, ha erroneamente fissato la decorrenza dell'assegno alimentare alla data della sentenza, senza quindi tenere conto della durata del processo, e valorizzando il dato di fatto rappresentato dall'essersi alcuni parenti fatti in concreto carico dei bisogni del ricorrente, a fronte però del mancato adempimento del soggetto obbligato ex lege, che non può giovarsi di tale situazione fattuale per andare esente da un'obbligazione alla quale era tenuta e che è rimasta nelle more del giudizio inadempiuta.


Separazione dei coniugi – Addebito - Donazione – Revoca per ingratitudine della donazione - Alimenti - Decorrenza degli alimenti - Stato di bisogno – Rif. Leg. artt. 440, 445, 801, 802 e 2909 cod. civ.; artt. 83, 99, 101, 112 e 360 co. 1, n. 3, cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria