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La natura delle controversie relative alla ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato - Cass. Civ., Sez. I, Sent., 15 aprile 2025, n. 9879

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 15 aprile 2025, n. 9879; Pres. Acierno, Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le controversie, ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898/1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato non hanno "natura previdenziale", in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Seppure l'assegno di reversibilità, in sé, ha natura previdenziale e il diritto autonomo attribuito dall'ordinamento al coniuge superstite è "d'indole previdenziale", ma limitato quantitativamente dell'omologo diritto spettante al coniuge superstite, la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970 e non involge profili strettamente concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale. Di conseguenza trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla L. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 ord. giud., ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.

 

Pensione di reversibilità – Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato – Natura della controversia; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

 

editor: Ferrandi Francesca