L'assegno divorzile deve garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 aprile 2025, n. 9887

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 aprile 2025, n. 9887; Pres. Acierno, Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.


Divorzio - Assegno di divorzio – Funzione e presupposti - Valutazione delle prove - Prova in genere in materia civile; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

 

editor: Ferrandi Francesca