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La liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 14 aprile 2025, n. 9807

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 14 aprile 2025, n. 9807; Pres. Esposito, Rel. Michelini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito, e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle. Infatti, le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione.


Diritti della persona -   Infortuni sul lavoro - Indennità o rendita – Tabelle di Milano - Liquidazione e valutazione del danno non patrimoniale – Perdita del rapporto parentale; Rif. Leg. Artt. 2043, 2059, 1226, 2697 e 2729 c.c.

editor: Ferrandi Francesca