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Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente: la riduzione della ipoteca va valutata dal giudice del merito in relazione alle circostanze del caso concreto. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 15 aprile 2025, n. 9886

Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 15/04/2025, n. 9886 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice avanti al quale è proposta un’istanza di cancellazione dell'ipoteca a garanzia dell’obbligo di mantenimento dei figli è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c.

Considerato che i presupposti su cui si fonda il diritto al mantenimento devono essere effettuati non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alla luce del principio di autoresponsabilità, dovendosi sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, non è sufficiente la manifestazione di una mera intenzione futura da parte dei figli di divenire autonomi per giustificare una differente quantificazione della somma garantita in assenza di qualsivoglia prova specifica - che resta a carico della parte che invoca la riduzione dell’ipoteca - per comportare la differente determinazione prospettata

 

Rif. Leg. Artt. 156 c.c., oggi abr. (Art. 473-bis.36 c.p.c.), 2818, 2874, 2876 c.c.; Art. 384 c.p.c.

Obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti – Autoresponsabilità – Riduzione ipotecaria – Valutazione in concreto

La Suprema Corte è chiamata oggi a pronunciarsi sull’impugnazione promossa avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, dopo che, la precedente pronuncia, in accoglimento dell'appello, aveva disposto che fosse iscritta (o mantenuta l'iscrizione già eseguita) ipoteca su tutti i beni immobili dell'appellato a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori. Nella sentenza cassata, rilevava la Corte, era mancato l' apprezzamento circa il rischio che l’obbligato, odierno ricorrente, potesse sottrarsi all'adempimento stesso.

 

Si rileva preliminarmente che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione;  nella specie al giudice del rinvio è stato demandato il compito di effettuare un nuovo esame della controversia indagando i fatti che risultavano essere stati trascurati dalla sentenza impugnata, con l'unico limite di fondare la successiva decisione sugli stessi elementi ritenuti lacunosi.

A tanto ha provveduto la Corte del rinvio che, all’esito di una nuova indagine, è giunta ad una conclusione involgente insindacabili apprezzamenti di merito.

I ritardi nel versamento dell’assegno di mantenimento non motivati erano sufficienti ad integrare un pericolo di inadempimento tale da giustificare il mantenimento dell'iscrizione ipotecaria. Pericolo di inadempimento che era reso ancor più concreto dalla sistematica violazione degli obblighi di mantenimento assunti dal ricorrente in sede di separazione nei riguardi della moglie valutati dalla Corte d'Appello in chiave sintomatico-espressiva di una modalità ripetitiva in relazione agli obblighi solidaristici conseguenti al vincolo matrimoniale.

Quanto poi alla censura in materia di obbligo di mantenimento dei figli, occorre rilevare che quantunque sia stato inaugurato un profilo più rigoroso - il diritto del figlio al mantenimento non può essere incondizionato ma deve trovare un limite sulla base di un termine desumibile dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un laureato per reperire un impiego (Cfr. Cass 2020 n. 17183) - va tuttavia respinta l'idea di poter individuare una età valevole in assoluto e in forma avulsa dal singolo contesto di riferimento per considerare perdurante o cessato il diritto di mantenimento del maggiorenne.

Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cfr. Cass 2024 n. 24391).

La riduzione dell'ipoteca nei termini invocati dall'appellante non è neppure conforme al dettato dell’art. 2876 c.c., in considerazione dell’ammontare del credito garantito.

Il ricorso viene rigettato.

editor: Fossati Cesare