Sulla modifica delle condizioni di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale - Tribunale di Verona, Sez. I, Sent., 28 gennaio 2025, n. 183
Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
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Deve essere respinta la domanda della ricorrente di inserire tra le spese accessorie che non richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori i costi connessi all'iscrizione e retta scolastica all'istituto privato frequentato dal minore d’età, stante l’assenza di ragioni oggettive per discostarsi dal protocollo di Verona sulle spese accessorie. Conseguentemente deve essere rigettata la domanda, connessa alla predetta, di condanna del resistente ai sensi degli artt.614-bis e 473-bis.39, c.p.c., lett. b) d.lgs. 149/2022, posto che tale norma ex art. 35 d.lgs. 149/2022 si applica solo ai procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023 e quindi rispetto ai provvedimenti inadempiuti che siano stati adottati nel corso di essi.
Figli minori – Mantenimento dei figli minori – Spese accessorie – Modifica della responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale; Rif. Leg. Art. 473-bis.39, c.p.c.