Assegno divorzile. La prova del contributo alla formazione del patrimonio comune può essere desunto - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 aprile 2025 n. 9989

Martedì, 22 Aprile 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 aprile 2025 n. 9989 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La circostanza che la moglie non abbia mai lavorato durante il matrimonio essendosi sempre occupata della famiglia può pacificamente desumersi, anche dal fatto che il marito abbia continuato spontaneamente a versarle, dopo la separazione, non irrilevanti somme di denaro ogni mese.

 
Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Assegno divorzile - Mantenimento del figlio minorenne – Contributo della moglie alla cura della famiglia – Prova del contributo alla formazione del patrimonio comune – Presunzione - Rif. Leg. artt. 2697, 2729 cod. civ.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria