Assegno divorzile: deve essere negato in presenza di mezzi adeguati dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 aprile 2025, n. 10035

Lunedì, 21 Aprile 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Valentino, Ord., 16/04/2025, n. 10035 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Secondo il principio di autodeterminazione e autoresponsabilità, nell’ambito della solidarietà post – coniugale rilevano le potenzialità professionali e reddituali personali che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.

Rif. Leg.  Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Autoresponsabilità e autodeterminazione – Valorizzazione – Solidarietà post – coniugale

La Corte di Cassazione ritiene corretto il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello la quale ha rilevato l’insussistenza di ragioni oggettive tali da non consentire alla ricorrente di procurarsi autonomamente i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.

La valutazione del titolo di studio della richiedente, della pregressa esperienza in azienda, dell’età, ritenuta non ostativa rispetto all'inserimento in attività lavorativa consona alla sua professionalità, del rifiuto dei lavori che le sono stati prospettati dall'ex coniuge in quanto asseritamente non adeguatamente remunerativi, della potenzialità di un'autonomia abitativa, dell'arco temporale intercorso tra il matrimonio e la separazione e quello tra la separazione e il divorzio ha sorretto un percorso logico che non consente alcuna rivalutazione in sede di legittimità.

Richiamate le finalità assistenziale, perequativa e compensativa, come da precedenti sul tema, la Suprema Corte precisa che l’assegno divorzile deve essere valutato, sia nell'an sia nel quantum, alla luce dell'evidenza che il divorzio ha reso ciascun ex coniuge una persona sola auto-responsabile. Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto del contributo reso dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Alla luce di questi principi, la Corte d'Appello ha escluso l’impossibilità di autonomo sostentamento della richiedente, rendendo, la breve durata del matrimonio, del tutto indimostrato che la moglie avesse concorso alla formazione del patrimonio del marito; peraltro, la condizione del marito,  molto benestante, risulta assolutamente indifferente non sussistendo nessuno dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

editor: Fossati Cesare