Assegno divorzile: in difetto di una funzione perequativa – compensativa, anche le esigenze assistenziali vanno provate. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 aprile 2025, n. 9915
L’assegno divorzile, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il richiedente non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
Conf. Cass., n. 26520/2024
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile: funzione assistenziale, compensativo - perequativa – Prova
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, ha precisato che in assenza di prole o di figli non economicamente autosufficienti non sussistono i presupposti per provvedere all'assegnazione e alla gestione della casa coniugale, peraltro oggetto di accordi analitici in sede di separazione consensuale, e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per provvedere all'attribuzione di un assegno divorzile.
In ordine alle censure avanzate da parte ricorrente la Suprema Corte si riporta ai propri precedenti nei quali ha più volte statuito che in tema di divorzio il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre indagini rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti (Cass., n. 9861/2006; Cass., n. 2098/2011; Cass., n. 8744/2019).
Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha esplicitamente accertato che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi era del tutto irrilevante per l'accertata posizione reddituale del marito, per le attribuzioni patrimoniali concordate ed anche perché l'ex coniuge non viveva nella casa coniugale di cui era comproprietario per la metà; già il Tribunale aveva accertato che l'ex moglie non aveva rinunciato alle sue aspettative professionali. In sede di merito non è stata resa prova alcuna dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Vengono respinte anche le ulteriori doglianze di carattere meramente processuale e relative alla condanna alle spese.
editor: Fossati Cesare
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