L’assegno divorzile risponde alla triplice funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Corte d’Appello di Bologna, sent. 26 settembre 2024
Alla luce di una interpretazione dell’art. 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., al fine del calcolo dell’assegno divorzile occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito". Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede l’accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, con particolare riguardo al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-ter c.c.
Assegno divorzile: natura composita - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa – Assegno di mantenimento figlio minore – Contributo previdenziale in favore del minore
La Corte d’Appello di Bologna rigettando l’impugnazione principale e quella incidentale conferma la sentenza del primo grado, la quale, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidava il figlio ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell’affido condiviso, stabilendo a carico del padre un contributo per il mantenimento del figli e un assegno divorzile in favore della coniuge.
In punto assegno di divorzio, la Corte riconosce in primo luogo un’esigenza assistenziale, a cui si accompagnano quella compensativa e quella perequativa, in relazione al contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune e alla formazione della ricchezza dell’altro coniuge, nonché alle occasioni professionali e di guadagno perse o non interamente sfruttate a causa dell’assunzione di un determinato ruolo all’interno del nucleo familiare.
Parimenti infondato è ritenuto anche il secondo motivo di appello principale volto ad ottenere la riduzione dell’assegno mensile stabilito per il figlio, nella prospettiva dell’impiego per l’intero della pensione di invalidità percepita dal minore di cui la Corte specifica la natura non reddituale, ma di un beneficio previdenziale, con finalità di porre rimedio ad una condizione di specifico svantaggio in attuazione dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione. Al riguardo non vengono ritenuti sussistenti neppure i presupposti per l’aumento richiesto dalla madre con impugnazione incidentale.
editor: Fossati Cesare
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