Sì all’affidamento esclusivo se uno dei genitori non ha nessuna considerazione per il diritto alla bigenitorialità - Tribunale di Verona, Ord., 07 aprile 2025, n. 1894
Si ringrazia l’Avv. Simone Mondini per la segnalazione dei provvedimenti
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In applicazione dell’art. 473-bis. 39 c.p.c., deve essere disposto l’affidamento esclusivo del minore al padre ad esito di un trasferimento effettuato dalla madre all’estero in Romania. Conseguentemente deve essere ridotto il contributo al mantenimento dalla data in cui la madre si è trasferita in Romania e condannata la stessa ai sensi dell'art. 473-bis. 39 c.p.c., penultimo comma, a versare al padre la somma di euro 3.000,00. (Tale provvedimento, è stato confermato nonostante l'istanza di revoca proposta dalla madre con il nuovo difensore anche sul presupposto di una sentenza del tribunale di Bucarest che avrebbe ordinato alla stessa il rimpatrio in Italia insieme al figlio).
Figli Minori – Mantenimento dei figli - Affidamento dei figli – Affidamento esclusivo – Sottrazione di minori; Rif. Leg. Art. 473-bis. 39 c.p.c.