Assegno temporaneo per i figli minori: non è in contrasto con la Costituzione l’esclusione dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo dal godimento della provvidenza - Corte Cost., Sent., 10 aprile 2025, n. 40

Mercoledì, 16 Aprile 2025
Giurisprudenza | Minori | Stranieri
Corte Cost., Sent., 10 aprile 2025, n. 40; Pres. Amoroso, Rel. San Giorgio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2021, n. 112, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro. La norma censurata, infatti, laddove non riconosce l’assegno temporaneo per figli minori ai cittadini extra UE titolari di un permesso per richiedenti asilo, non è costituzionalmente illegittima perché anche nell’esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con il carattere limitato delle risorse finanziarie disponibili, affida alla discrezionalità del legislatore, pur sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi o, anche, di escludere l’accesso a prestazioni sociali.


Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori - Figli minori – Stranieri - Giudizio di legittimità costituzionale; Rif. Leg. Art. 1, c. 1°, lett. a), n. 1), del d.l. 08/06/2021, n. 79, convertito, con modificazioni, nella l. 30/07/2021, n. 112.

editor: Ferrandi Francesca