inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L’autorizzazione alla permanenza in Italia va valutata in considerazione del pregiudizio che può derivare al minore dall’allontanamento forzato dei familiari o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Corte d’Appello di Ancona, decreto 20 novembre 2024

Martedì, 15 Aprile 2025
Giurisprudenza | Minori | Diritto alla vita privata e familiare | Cittadinanza | Circolazione e residenza | Merito Sezione Ondif di Pesaro
C.d.A. Ancona, Est. Ercoli, decreto 20.11.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia del familiare di un minore, a mente dell’art. 31, terzo comma, D. Lgs. 286/1998, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni eccezionali e attuali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, obiettivamente grave, che possa derivare allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente; occorre pertanto  accertare la sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta attraverso un giudizio prognostico quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, avendo riguardo alle cure mediche, all’età del minore che assume rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità effettiva nel delicato periodo di crescita.

Il Giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su provvedimenti di rimpatrio, interessanti i genitori, o anche uno solo di essi, deve quindi applicare alla posizione dei minori eventualmente coinvolti il criterio di comparazione attenuata. Detto criterio ritiene prevalente, fino a prova contraria, la condizione di vulnerabilità del minore rispetto alle norme che regolano il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, considerando quindi prioritario il danno derivante al minore e alle sue aspettative di vita in Italia a seguito del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con cui questi non abbia in concreto alcun rapporto

 

Cfr. Corte di Cassazione – Sezione II – Ordinanza 1 settembre 2020, n. 18188

 

Rif. Leg. Art. 31 D. Lgs. 25 luglio 1988 n. 286

Autorizzazione alla permanenza in Italia – Pregiudizio del minore – Gravi motivi – Comparazione

 

Nella fattispecie, il Tribunale per i Minorenni, nell’assegnare esclusiva rilevanza alla durata del periodo trascorso dall’ingresso in Italia della reclamante, alla circostanza della mancanza di autonomia economica e abitativa, alle condizioni di radicamento della famiglia, ha rigettato l’istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia avanzata dalla madre reclamante, così omettendo un apprezzamento complessivo e bilanciato dalle emergenze in funzione di verifica della situazione coinvolgente il rapporto tra il minore e il genitore nonché delle condizioni di vita del nucleo familiare e del minore e delle correlate esigenze di quest’ultimo a non vedersi privato del contesto familiare.

Dall’indagine condotta nel corso dell’istruttoria non emerge una condizione di precarietà nelle relazioni familiari e nelle condizioni di vita. Peraltro il contesto familiare e la tenera età del minore delineano l’indefettibile esigenza di quest’ultimo di mantenere le cure da parte della madre, il sostegno e l’accompagnamento nella crescita, lasciando presagire una inevitabile ricaduta traumatica nel caso di una eventuale rottura della unione familiare.

Tanto rileva per il rilascio dell’autorizzazione temporanea a permanere sul territorio italiano da concedersi alla madre ai sensi dell’art. 31, terzo comma, D.Lgs,. 286/1988, in accoglimento del reclamo.



*Si ringrazia l'Avv. Admira Beqiraj, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Urbino e associata Ondif sez. Pesaro

editor: Fossati Cesare