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Le condizioni di inferiorità fisica o psichica dell'art. 609-bis cod. pen - Cass. Pen., Sez. III, sent. 11 aprile 2025 n. 14218

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 11 aprile 2025 n. 14218 – Pres. Sarno, Cons. Rel. Vergine per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La consapevole strumentalizzazione delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa adolescente di sedici anni al momento dei fatti, necessaria a integrare la fattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen, può individuarsi nella ritenuta "immaturità" sessuale della ragazza e nella condizione di "fragilità/vulnerabilità" desunte da una situazione esistenziale e familiare difficile per la separazione genitoriale e il rapporto conflittuale con la madre.
La condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, ed è integrata anche da una situazione intellettiva e spirituale di "minore resistenza" all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestione tale da indurre la p.o. a compiere atti di autoerotismo particolarmente sempre più spinti ed invasivi per una ragazzina di appena sedici anni, che, diversamente, non avrebbe mai compiuto.


Violenza sessuale – Pornografia minorile - Condizioni di inferiorità psichica o fisica della p.o.- Produzione di materiale pedopornografico - Realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore - Rif. Leg. artt. 609-bis, 2 comma, n. 1, 600-ter, cod. pen.; artt. 191, 247 comma 1-bis, 253, 254, 260 comma 2, 585, 606 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria