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Nella quantificazione dell'assegno divorzile si tiene conto di quanto il coniuge obbligato porta in deduzione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 4578

Martedì, 15 Aprile 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 21 febbraio 2025 n. 4578 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di quantificazione dell'assegno si deve tenere conto del D.P.R. n. 917/86 art. 10, comma I, che consente al coniuge che versa periodicamente l'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge di portarlo interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, a condizione che sia intervenuta la separazione legale (consensuale o giudiziale), o il divorzio e che l'importo sia pari a quello determinato dal giudice (cfr articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/86) fermo restando gli altri elementi di valutazione già individuati, nella condizione dei coniugi; nel contributo fornito da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia, sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa ed ai figli.
In sede di comparazione delle posizioni economiche dei due coniugi, il giudice tiene conto anche del reddito di cittadinanza, ma questo potrebbe essere di per sé inidoneo a garantire alla moglie disoccupata, una adeguata fonte di entrata.


Assegno divorzile - Riconoscimento dell'assegno divorzile – Stato di disoccupazione della moglie – Quantificazione dell’assegno – Reddito imponibile del coniuge obbligato – Assegno di cittadinanza della moglie - Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 112, 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

editor: Cianciolo Valeria