Trasferimenti immobiliari a favore dei figli. Il riferimento esplicito all’accordo patrimoniale non è il presupposto per le agevolazioni fiscali - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto Sez. I, sent. 27 gennaio 2025 n. 32
Il riferimento esplicito all’accordo patrimoniale come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale non è il presupposto per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
L'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, o in favore dei figli. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.
Divorzio – Trasferimenti immobiliari - Rif. Leg. art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74
editor: Cianciolo Valeria
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