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Trasferimenti immobiliari a favore dei figli. Il riferimento esplicito all’accordo patrimoniale non è il presupposto per le agevolazioni fiscali - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto Sez. I, sent. 27 gennaio 2025 n. 32

Lunedì, 14 Aprile 2025
Giurisprudenza | Merito | Divorzio Sezione Ondif di Grosseto
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto Sez. I, sentenza 27 gennaio 2025 n. 32 – Giudice Varrone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riferimento esplicito all’accordo patrimoniale come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale non è il presupposto per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
L'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, o in favore dei figli. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.


Divorzio – Trasferimenti immobiliari - Rif. Leg. art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74

editor: Cianciolo Valeria