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Azienda ereditaria. E’ oggetto di comunione fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius - Cass. Civ., Sez. II, ord. 9 aprile 2025 n. 9309

Lunedì, 14 Aprile 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 9 aprile 2025 n. 9309 – Pres. Carrato, Cons. Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici di tale comunione, ossia fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, con gli elementi e la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune. Qualora l'azienda venga esercitata con fini speculativi e innovazioni da uno o alcuni dei coeredi, i frutti e incrementi derivanti dalla gestione non possono essere imputati a tutti i coeredi, configurandosi una comunione limitata all'azienda come relitta dal de cuius.

Se l’azienda viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi interventi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, si può assistere o al caso di un’impresa esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, che continuano l’attività a fine speculativo, e, in tal caso,  la comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi, oppure alla continuazione dell'esercizio dell'impresa svolta da uno o più coeredi soltanto. In tal caso, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius.

Successione – Comunione ereditaria d’azienda – Rif. Leg. artt. 2247, 2248 2909 e 2697 cod. civ.; artt. 112 e 115 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria