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Pensione di reversibilità. Il recupero di somme indebitamente percepite e l'azione di ripetizione ricadono nella giurisdizione ordinaria - Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 10 aprile 2025 n. 9443

Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza, 10 aprile 2025 n. 9443 – Pres. D’Ascola, Cons. Rel. Leone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza giurisdizionale riguardante le controversie inerenti alla pensione di reversibilità, in cui si discute della legittimità del recupero di somme indebitamente percepite dai beneficiari (in particolare, quote corrisposte a figli universitari oltre il limite d'età previsto), ricade nella giurisdizione ordinaria in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico.
Va, dunque, ribadito che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum.


Aspetti fiscali e previdenziali - Pensioni indirette o di reversibilità - Coniuge superstite - Pensione di reversibilità - Accertamento del diritto dei figli studenti universitari, a percepire una quota - Competenza del giudice – Rif. Leg. art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88

editor: Cianciolo Valeria