Permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano. Non occorre la convivenza effettiva dei coniugi - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 aprile 2025 n. 9437
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In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.
Stranieri - Permesso di soggiorno – Diniego - Presupposto della convivenza familiare – Rif. Leg. art. 30, comma 6 e comma 1-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 10, co. 3, lett. d) bis del D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
editor: Cianciolo Valeria
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