L’accertamento della parentela collaterale presuppone l’esercizio dell’azione di stato da parte dei soggetti legittimati. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 8 aprile 2025, n. 9222
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Un'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., esclusivamente ove si fondi sul presupposto di uno status (nella specie filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).
Rif. Leg. Artt. 250, 269, 270 c.c.; Art. 101 c.p.c.
Accertamento di parentela collaterale – Azione di stato – Legittimazione – Interesse all’azione
La Corte di Cassazione si pronuncia oggi su una complessa questione relativa all'accertamento e alla declaratoria della parentela collaterale della ricorrente che chiede di essere riconosciuta nipote ex fratre di persona deceduta in territorio francese, figlio naturale e mai riconosciuto dei nonni paterni.
Definita la questione relativa alla giurisdizione, nel procedimento di rinvio ex art. 383, terzo comma, c.p.c. il giudice del merito qualifica la domanda come azione per la dichiarazione di paternità o maternità, ex art. 269 e ss. c.c., dichiarandola inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.
La Corte di Cassazione ritiene che l'accertamento e la declaratoria della invocata parentela collaterale con il defunto richiesto dalla ricorrente presuppongano necessariamente l'accertamento, già avvenuto o almeno ancora possibile su domanda di soggetti a tanto legittimati, dello status filiale del defunto, requisito essenziale e preliminare per l'esercizio di ogni situazione giuridica soggettiva ad esso correlata, da effettuarsi, peraltro, necessariamente con valore di giudicato e non meramente incidenter tantum (cfr. Cass. n. 27560/2021).
La ricorrente, giusta gli artt. 269 e 270 cc, era carente di legittimazione a richiedere tale accertamento, che sarebbe dovuto avvenire con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 27560 del 2021).
La Corte d’Appello ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze dell'appellante in merito all'omessa applicazione retroattiva della disciplina di cui al D.Lgs. n. 154/2013, essendo tutti i parenti collaterali, ancora oggi, esclusi dal novero dei legittimati attivi all'esercizio dell'azione di riconoscimento dello status filiationis in quanto portatori di un interesse assolutamente soccombente rispetto alla libertà di conservazione ovvero di mutamento del proprio status afferente all'identità personale del figlio naturale.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 250 c.c., in relazione agli artt. 2, 3, 24, comma 1, 30, comma 3, e 31, comma 1, della Costituzione, la si ritiene assolutamente irrilevante con riguardo al presente giudizio, atteso quanto detto circa la concreta impossibilità della ricorrente di agire processualmente per una finalità che presupponeva l'accertamento, già definitivamente avvenuto o almeno ancora possibile su richiesta di soggetti a tanto legittimati, dello status filiationis del defunto.
Quanto all’illegittimità dell'art. 270 e/o dell'art. 276 c.c., con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 1, della Costituzione, la questione sollevata risulta infondata, essendo la delimitazione della legittimazione ad esperire le azioni ex artt. 270 e/o 276 c.c. pienamente coerente con la natura non patrimoniale delle stesse.
Il ricorso viene respinto.
editor: Fossati Cesare
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