Anche le spese straordinarie in favore dei figli sono passibili di esecuzione forzata se prevedibili. Tribunale di Lecce, Sent. 7 marzo 2025
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Solo le spese straordinarie del tutto imprevedibili sono suscettibili di troncare ogni legame con l’assegno di mantenimento, tanto da richiedere per la loro eseguibilità coattiva l’esperimento utile di un’autonoma azione di accertamento tesa a far venire in rilievo l’adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze del figlio e la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato. In relazione, invece, alle spese che solitamente sono indicate come "straordinarie", ma che appaiono costanti e prevedibili nella vita del minore (scolastiche e mediche), l’affidatario o collocatario è legittimato a promuovere l'azione esecutiva sulla base del solo provvedimento di condanna emesso in sede di separazione o divorzio.
Rif. Leg.: Art 337-ter c.c.; Art. 189 disp.att. c.p.c; Art. 615 c.p.c.
Opposizione all’atto di precetto – Spese straordinarie - Prevedibilità
Nel giudizio instaurato nanti il Tribunale di Lecce viene opposto l’atto di precetto con il quale si intimava il pagamento oltre che delle spese di mantenimento ordinario in favore del figlio anche di quelle straordinarie. Parte opponente eccpisce la nullità del precetto, rilevando che all'ordinanza, con la quale il tribunale pronuncia i provvedimenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare, ma non anche per le spese che debbano essere affrontate in prosieguo.
Il Tribunale si riporta all’orientamento della Suprema Corte (sentenza Cass. 13.01.2021 n. 379), secondo la quale in ordine alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche), che certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna.
Si rileva altresì che il titolo dell’assegno è per sua natura idoneo a generare, mese per mese, il diritto della convenuta alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento fino a quando non intervenga una modifica della sentenza di separazione.
editor: Fossati Cesare
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