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Permanenza “a tempo” in struttura e progressivo reinserimento nella realtà familiare per le minori “stanche” della istituzionalizzazione giustificata dalla indaguatezza genitoriale. Tribunale di Matera, sent. 14 gennaio 2025

Giovedì, 10 Aprile 2025
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Matera
Trib. Matera, Est. Greco, sentenza 14.01.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’esigenza di evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli alle minori, già sottoposte a pericolose triangolazioni nel conflitto fra i genitori e a grave incuria educativa, che le espone a un sostanziale abbandono nelle scelte più direttamente incidenti sul loro sviluppo psicofisico e sulle loro espressioni emotive, inducendole a condotte incompatibili con l’età adolescenziale, giustifica la limitazione della responsabilità genitoriale e la permanenza in regime residenziale presso la Comunità che già le accoglie.  In ragione della stanchezza manifestata dalle minori per una istituzionalizzazione dovuta alle condotte degli adulti, si rende necessario assicurare loro una visione compresa come percorso di miglioramento comunicativo nel quale il regime residenziale può essere considerato come soluzione a tempo, fino alla fine dell’anno scolastico, in modo da garantire alle minori un periodo di ulteriore strutturazione della loro personalità, ma anche la prospettazione di un traguardo temporale, al di là del quale i contenuti educativi andranno praticati nella realtà di una nuova vita familiare.

 

Rif. Leg.: Art. 473-bis.8, 473-bis.39 c.p.c.; Artt. 333, 337-ter c.c.

Conflittualità genitoriale – Triangolazioni – Inadeguatezza educativa – Inserimento in comunità – Collocazione familiare – Tempi di permanenza -  Poteri sostanziali del Curatore Speciale

 

Già pronunciato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio, Il Tribunale dispone il prosieguo del giudizio con contestuale ordinanza istruttoria.

Disattesa la richiesta della C.T.U., vengono confermate le altre domande avanzate dal Curatore Speciale quanto alla conferma dell’affidamento delle minori al Servizio Sociale con permanenza nella struttura che oggi le accoglie in regime residenziale, pur con l’avvertenza, della necessità di contenere nel tempo tale restrizione.

Viene comunque mantenuto l’affidamento al Servizio Sociale affinchè lo stesso possa garantire il supporto alla crescita delle minori con la prosecuzione del collocamento in comunità in regime semiresidenziale così da veder assicurata l’adeguatezza dei comportamenti delle minori rispetto al passato.

Per il tempo successivo alla trasformazione del regime di collocamento in comunità, comunque limitata la responsabilità dei genitori dall’affidamento al Servizio Sociale, viene disciplinato solo il collocamento secondo modalità paritarie, attribuendo a ciascuno dei genitori l’obbligo del mantenimento diretto della prole nei giorni di rispettiva permanenza e senza assegnazione né all’uno né all’altro della casa coniugale.

Avendo i due genitori tenuto condotte contrarie al corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, determinatesi con la ripetuta triangolazione delle figlie nelle vicende del loro conflitto, vengono adottati i provvedimenti previsti dall’art. 473.bis-39 c.p.c., sanzionati con l’ammonimento.

Confermata la nomina del Curatore Speciale fino alla cessazione del collocamento in regime residenziale, affinché segua le minori nella permanenza in comunità  e ne curi il rientro in famiglia, provvedendo alla devoluzione delle somme depositate sui libretti intestati alle minori, dedotte le spese e l’eventuale indennità liquidata dal Giudice Tutelare.


*Si ringrazia l'avv. Lucia Maffei, presidente Ondif sez. Matera, per l'invio del provvedimento

editor: Fossati Cesare