Collocamento presso il padre e regime libero di frequentazione con la madre, per la figlia che con quest’ultima manifesta difficoltà relazionali. Tribunale di Vicenza, Decreto 4 marzo 2025
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Il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
In circostanze di conflittualità e di avversione verso un genitore, deve ritenersi accoglibile la richiesta del minore di vedere il medesimo genitore senza vincoli temporali prestabiliti, qualora venga appurato che tale volontà sia ferma e pienamente consapevole anche in considerazione dell’età del figlio.
Conf. Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del
6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019
Rif. Leg.: Artt. 337-ter, 337-quater c.c
Affidamento condiviso ed esclusivo – Idoneità genitoriale – Collocamento paritario – Regime libero di frequentazioni con il genitore non collocatario
Nel contesto di un procedimento sorto per la regolamentazione dell’affidamento e di mantenimento della minore, il Tribunale, preso atto della grande difficoltà di comunicazione tra i genitori e dell’elevata conflittualità nella relazione madre-figlia, si discosta, in ordine alla collocazione della minore, dalle conclusioni raggiunte dal C.T.U, il quale, pur avendo palesato le evidenti fragilità delle madre, ha riconosciuto la piena capacità genitoriale di entrambe le parti proponendo un regime di collocamento paritario.
Nella fattispecie, le difficoltà di “connessione” tra madre e figlia, pur accertate e pur riconducibili, ad avviso del Tribunale, più alle problematiche di carattere psicologico della madre che non all’influsso del padre, non sono tali da far concludere che l’affidamento condiviso possa essere pregiudizievole per l’interesse della minore.
Sostiene il Tribunale che pur essendo pacifica e comprovata l’estrema difficoltà nella comunicazioni tra ricorrente e resistente, non possa dirsi che la madre abbia manifestato una inidoneità educativa o manifesta carenza nei confronti della figlia, sicché deve essere disposto l’affido condiviso ad entrambi i genitori della minore, che devono cercare di comunicare direttamente tra di loro, senza incorrere in meccanismi di “triangolazione” con la figlia, come riscontrati dal C.T.U.
La soluzione di collocamento paritetico suggerita dal C.T.U, stante anche il dissenso manifestato dalla ragazza, non è ritenuta utile a risolvere in maniera rapida la situazione relazionale madre – figlia, ma pare foriera di un ulteriore irrigidimento.
Deve pertanto essere disposto il collocamento prevalente della figlia presso il padre, con regime di frequentazione della madre, rimessa alla minore, che può sentirsi liberamente con la madre.
Stante la pacifica elevatissima conflittualità tra i genitori, il Tribunale ritiene opportuno disporre il monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali, con sostegno alla genitorialità e con il compito di verificare che la minore prosegua il percorso terapeutico suggerito.
*Si ringrazia l'avv. Roberta Ruggeri, associata Ondif Vicenza, per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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