Atti persecutori. Per la gravità delle condotte, affido esclusivo alla madre e divieto di frequentazione dei figli - Corte d’Appello di Bologna, decr. 25 gennaio 2025

Martedì, 8 Aprile 2025
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Bologna
Corte d’Appello di Bologna, decreto 25 gennaio 2025 – Pres. Rel. Allegra per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., la gravità delle condotte contestate all’ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l'affido condiviso dei minori, a causa dell'impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori, pur dovendosi tener conto della fondatezza, nell'interesse dei minori, delle richieste del reclamante in punto di frequentazione dei figli minori.
Ai fini delle spese processuali, deve essere valutata la soccombenza nel sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c., se la parte trasferisce la residenza dei minori in altro comune non solo di propria iniziativa, ma anche sottacendolo nel corso del giudizio sottoponendo i bambini stessi ad un rischio di destabilizzazione.


Diritto penale della famiglia - Atti persecutori - Affido esclusivo - Divieto di frequentazione dei figli – Rif. Leg. artt. 337-bis, 337-ter, 337-quater cod. civ.; art. 92 cod. proc. civ.; art. 612-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria