Stranieri. Contraddittorietà fra la valutazione degli indici di integrazione e il rigetto della domanda - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 aprile 2025 n. 9071

Lunedì, 7 Aprile 2025
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Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 aprile 2025 n. 9071 – Pres. Acierno, Cons. Rel. D'Aquino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve essere accolto il ricorso presentato dallo straniero richiedente protezione speciale se il giudice del merito che ha esaminato la sussistenza, in concreto, di diversi indici di integrazione, non solo lavorativi, ma anche attinenti alla attività di volontariato, formuli un giudizio prognostico di mancata integrazione non corroborato da idoneo percorso motivazionale.
Perplessa appare, in particolare, la motivazione circa la mancata prova del percorso lavorativo, sul mero rilievo che non vi sarebbe prova di prestazioni lavorative, laddove il ricorrente produca documentazione dalla quale risultano prestazioni lavorative, cui si aggiunge l'ulteriore documentazione relativa ad attività di volontariato e ad attività associative. La difformità delle conclusioni assunte dal giudice del merito rispetto alle premesse in fatto conduce a una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, che rende perplesso il percorso argomentativo seguito ai fini della decisione.


Stranieri - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Protezione speciale - Rigetto della domanda – Rif. Leg. artt. 134, n. 2) e 360, 1 co., n. 4) cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria