Maltrattamenti. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura dei fatti a fondamento della decisione impugnata - Cass. Pen., Sez. II, sent. 3 aprile 2025 n. 13118
Se dalle dichiarazioni delle persone offese emerge la frequenza dei comportamenti maltrattanti in un arco di tempo definito, deve rigettarsi il ricorso dell’imputato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei prossimi congiunti che eccepisce che il periodo di tempo era stato, in realtà, molto breve.
Infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti – Estorsione – Dolo - Delitto tentato per il reato di estorsione - Ricorso in Cassazione – Rif. Leg. artt. 89, 572 e 629 cod. pen.; art. 616 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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