Sanzione del militare per omessa comunicazione dello stato di convivente - T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, sent. 7 marzo 2025 n. 1871

Venerdì, 4 Aprile 2025
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T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, sentenza 7 marzo 2025 n. 1871– Pres. Severini, Ref. Est. Papi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare del militare, e tra questi anche l'inclusione di un nuovo soggetto convivente, devono essere comunicati all'Amministrazione di appartenenza. Se il militare omette di comunicare all'Amministrazione di appartenenza la propria convivenza con una donna, dalla quale aveva avuto due figli, è punito con due giorni di consegna.
Ai sensi dell'art. 748 comma 5 D.P.R. n. 90 del 2010, infatti, il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia, come potrebbe essere il matrimonio o la nascita di un figlio nonchè degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, come ad esempio, gravi incidenti, denunce, i procedimenti penali, le malattie o i fatti menomanti l’idoneità psico-fisica.


Convivenza – Militare – Omessa comunicazione del militare del proprio stato di famiglia – Rif. Leg. artt. 1358 e 1360 del D. LGS. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare); art. 748 del d.p.r. 15 marzo 2010 n. 99, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

editor: Cianciolo Valeria