II figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio può interrompere l'usucapione dei beni ereditari - Cass. Civ., Sez. II, ord. 1 aprile 2025 n. 8519
Mercoledì, 2 Aprile 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Filiazione
| Riconoscimento / Disconoscimento
| Successioni
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Espressi i seguenti principi di diritto:
II figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Infatti, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non si richiede l'avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse che, nella situazione di cui sopra, sussiste già a partire dalla morte del genitore.
All'ipotesi di alienazione a titolo gratuito di beni ereditari da parte del possessore, è applicabile l'art. 2038 c.c. Pertanto, l'erede vero si potrà rivolgere al terzo acquirente nei limiti del suo arricchimento, ferma la preventiva escussione dell'alienante nella sola ipotesi di mala fede. L'obbligazione del terzo acquirente, nel concorso dei presupposti che ne giustificano l'insorgenza, è trasmissibile mortis causa, senza che occorra la prova di un vantaggio personale realizzato dagli eredi.
I coniugi, uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale i beni personali, stipulano un atto che è comunque valido, poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale; e laddove nella comunione siano inclusi uno o più beni ricevuti da uno dei coniugi per successione da un erede apparente, nei rapporti con l'erede vero, l'atto deve ritenersi titolo gratuito, con conseguente applicabilità dell'art. 2038 с. c.
Successioni – Accertamento del rapporto di filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità - Vocazione legale dei figli naturali - Revocazione del testamento – Azione di petizione ereditaria - Possesso utile ad usucapionem – Indebito arricchimento - Rif. Leg. art. 228 della Legge 19 maggio 1975, n. 151; artt. 274, 533, 534, 687, 2038, 2041, 2652 n. 7, 2934 e 2935 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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