Il coniuge conserva il diritto al TFR versato in un Fondo di previdenza complementare? - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 30 marzo 2025 n. 8375

Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 30 marzo 2025 n. 8375 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore, e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore
E’ necessario, dunque, valutare se, tenuto conto che la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro, e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto, il titolare dell'assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l'ex coniuge anche nel caso in cui quest'ultimo faccia confluire l'intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l'esclusione del diritto previsto dall'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, non percependo l'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale.


Divorzio – Trattamento di fine rapporto – Nozione di indennità di fine rapporto – Importi maturati a titolo di trattamento di fine rapporto - Pensione – Fondo di previdenza complementare – versamento del TFR in un fondo pensionistico complementare - Conseguenze – Rif. Leg. artt. 2120 e 2123 cod. civ.; art. 12 – bis della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria