Assegno divorzile: il contributo dato alla famiglia dal coniuge economicamente debole può essere provato anche con presunzioni. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 marzo 2025, n. 7011
L'assegno divorzile, oltre ad avere una eventuale componente assistenziale deve essere anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie
Conf. Cass. sent. 35434/2023
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Funzione assistenziale e compensativo / perequativa – Prova – Presunzioni
Sostiene la Suprema Corte che la sentenza impugnata, nel riconoscere l’assegno divorzile, si sia attenuta ai noti principi affermati da Cass. sez. Un. 18287/2018 e successive conformi, per avere approfonditamente valutato, dopo aver accertato il prerequisito dello squilibrio patrimoniale e reddituale delle parti, il contributo dato alla famiglia dall'ex moglie nel corso del matrimonio e l'oggettiva impossibilità per quest'ultima di superare la disparità economica evidenziata attraverso un collocamento nel mondo del lavoro, ritenuto estremamente difficile in ragione della bassa scolarizzazione e dell'età della richiedente.
La decisione impugnata ha correttamente tenuto conto della suddivisione dei ruoli all'interno della famiglia, frutto di una decisione condivisa, e ha valorizzato non solo la non contestazione, da parte del marito, circa il fatto che la moglie non avesse mai svolto un'attività lavorativa per scelta concordata tra i coniugi, ma anche il significativo apporto casalingo dato dalla moglie alla carriera lavorativa del marito, il quale - proprio nella consapevolezza di tale decisivo contributo della moglie e dell’incolpevole incapacità di quest’ultima di svolgere una qualsiasi attività lavorativa – le ha riconosciuto, in sede di separazione, un congruo assegno di mantenimento.
Il riferimento agli accordi di separazione operato dal giudice di merito è stato funzionale al fine di rafforzare il ragionamento circa l'importanza del ruolo svolto dalla moglie in seno alla famiglia senza confondere in alcun modo i presupposti normativi che contraddistinguono l'assegno divorzile da quello di mantenimento in sede separativa.
Le censure in relazione al quantum dell’assegno divorzile si traducono di fatto in una rivisitazione del merito inammissibile in cassazione.
Inammissibili anche gli ulteriori motivi di impugnazione.
editor: Fossati Cesare
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