Il minore impegno lavorativo della moglie durante la vita matrimoniale giustifica il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativo - perequativa. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 marzo 2025, n. 7126

Venerdì, 28 Marzo 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 17/03/2025, n. 7126 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il richiedente ha l'onere di dimostrare in giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale

Rif. Leg.  Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione compensativa e perequativa – Prova – Presunzioni

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, la quale, tenuto conto della elevata disparità reddituale e patrimoniale tra le parti e del contributo fornito dalla moglie alla vita coniugale nel corso di diciotto anni di matrimonio, elevava l’importo dell’assegno divorzile già riconosciuto all’appellante sin dal primo grado di giudizio.

In conformità all'orientamento delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Corte precisa che occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, così giustificandosi il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro,ormai superato, del tenore di vita endoconiugale.

Nessun rilievo ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile assumono le considerazioni svolte dal ricorrente circa l'inerzia dell'ex moglie nella ricerca di un’occupazione lavorativa o la consistenza del patrimonio personale della richiedente, aspetti questi che attengono alla funzione assistenziale o e non a quella perequativa - compensativa.

A fronte di tali motivate conclusioni, le censure mosse alla sentenza impugnata, sia nell’an che nel quantum, si traducono in una evidente sollecitazione a rivisitare il merito della vicenda, inammissibile in sede di legittimità.

editor: Fossati Cesare