Sottrazione internazionale di minori: la prova dell'esercizio del diritto di affidamento e custodia ricade sul genitore che richiede il ritorno del minore. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 12 marzo 2025, n. 6590
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La Convenzione dell'Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori postula che i diritti ricompresi nel "diritto di affidamento", il quale espressamente include i diritti concernenti la cura della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, siano effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o che avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Impone, pertanto, di verificare se il genitore che lamenta la violazione del suo diritto di affidamento abbia in concreto esercitato tale diritto, da intendersi, nel caso di titolarità congiunta, nel senso non solo che l'iniziativa del trasferimento all'estero abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, e, dunque, il suo collocamento, ma che abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendo a quest'ultimo di continuare a soddisfare con assiduità, stabilità e anche impiego di risorse economiche le molteplici esigenze fondamentali di vita del figlio, e a questi di trarne beneficio
Rif. Leg. Artt. 3, 12, 13 Convenzione de l'Aja del 25.10.1980; Art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo; Art. 3 Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25.01.1996; Artt. 3 , 7 , 8 , 9 e 11 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.12.1989; Art. 315-bis. c.c.
Sottrazione di minori – Affidamento – Custodia – Prova – Interesse del minore
Nanti la Corte di Cassazione è promosso ricorso avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Lecce che ha respinto il ricorso del P.M. volto ad ottenere il rimpatrio in Jersey, stato di abituale residenza, della minore, nata dalla relazione sentimentale tra un cittadino inglese e una cittadina italiana.
Il Tribunale, pur ritenendo dimostrato il trasferimento della minore senza il consenso del padre, ha rilevato l’assenza di circostanze obbiettive significative della responsabilità genitoriale e del diritto di custodia del padre prima del trasferimento della minore dal Jersey.
Preliminarmente riconosciuta l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso per cassazione anche avverso la decisione che respinga la richiesta di rientro del minore, la Corte richiama la disciplina sulla sottrazione internazionale di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980, volta a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. n. 231 del 2001 ).
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha correttamente escluso che fosse sufficiente il dato della responsabilità genitoriale condivisa dai genitori, a fondare il requisito prescritto dall'art. 3 della Convenzione.
Nessuna prova della custodia è stata fornita dal genitore che chiede il rimpatrio della minore, limitandosi il ricorrente a fare richiamo a quanto disposto dalla legge dello Stato del Jersey sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto del genitore.
Viene respinta anche la censura relativa al mancato ascolto della minore in considerazione della tenera età della bambina al momento dell'instaurazione del procedimento, e quindi certamente al di fuori dell'ipotesi di raggiungimento di una maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione, anche ai fini dell'art. 13 della convenzione dell'Aja.
Rigettata ogni altra censura relativa al merito, il ricorso viene respinto.
editor: Fossati Cesare
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