Assegno divorzile: inammissibile il ricorso per cassazione che miri ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 marzo 2025, n. 7125

Venerdì, 28 Marzo 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 17/03/2025, n. 7125 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno di divorzio, nella valutazione delle disponibilità economiche e delle condizioni reddituali della parti, in riferimento agli artt. 2727  e 2729  c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile

Conf. Cass., n. 22366/21

Rif. Leg. Artt. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

Assegno divorzile Presupposti – Disparità reddituali – Prove - Presunzioni

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello che, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, riformava totalmente la sentenza appellata, riconoscendo alla moglie l’assegno divorzile e contestualmente condannando il marito alla rifusione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio.

In ordine alle censure mosse da parte ricorrente, preliminarmente la Suprema Corte evidenzia che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata (cfr. Cass. nn. 4024  e 1798  del 2024)

I motivi secondo, terzo quarto e quinto sono diretti a contestare l'attribuzione dell'assegno divorzile che secondo il ricorrente sarebbe frutto di una non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato in modo adeguato l'effettiva capacità reddituale della richiedente ed avrebbe poi espresso un giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi non coerente con il materiale probatorio agli atti, né avrebbe considerato il ruolo trainante per la famiglia assunto dalla moglie, la sua rinuncia ad aspettative professionali e la maggiore capacità reddituale del soggetto onerato basato su un ragionamento presuntivo non connotato da elementi dotati di gravità, precisione e concordanza.

I motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

Si tratta infatti di censure che, per un verso, non si confrontano con la ratio decidendi, per altro verso, costituiscono censure meramente di merito volte a dare una ricostruzione e valutazione dei fatti alternativa a quella resa dalla Corte d'Appello.

E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito

Nel caso di specie la Corte di merito ha reso articolata motivazione, fondata su argomenti logici, correlati agli accertamenti in fatto da essa compiuti

Non è concesso nel giudizio di cassazione rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (Cfr. Cass., n. 32505/23).

editor: Fossati Cesare