Non può negarsi al detenuto il diritto al colloquio con il figlio minore che non abbia l'uso della parola - Cass. Pen., Sez. I, sent. 27 marzo 2025 n. 12222
Venerdì, 28 Marzo 2025
Giurisprudenza
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| Diritti della persona
| Diritto alla vita privata e familiare
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L'art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000 contiene una previsione di favore per i colloqui del detenuto con i figli minori di dieci anni senza fare alcuna distinzione con riferimento alle loro condizioni, bensì includendo quali destinatari del più vantaggioso trattamento tutti i minori di età non superiore a quella espressamente individuata e non limita i colloqui - con riferimento al novero dei minori di dieci anni - solo a partire da quando i minori stessi siano "in condizioni di partecipare al colloquio".
Il fatto che la norma sui colloqui non preveda alcuna distinzione di disciplina a seconda che il minore di dieci anni sia in grado di parlare o meno e che ogni decisione che la introduca in concreto è da ritenersi contraria anche alla ratio della disciplina dei rapporti del detenuto con la propria famiglia, come complessivamente ricavabile dall'ordinamento penitenziario.
Diritti della persona – Diritti del detenuto – Colloquio del detenuto con i familiari – Tutela della sfera familiare e affettiva del detenuto - Rif. Leg. art. 37 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà); artt. 15, 18 e 28 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
editor: Cianciolo Valeria
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