Separazione di coniugi stranieri: è competente il Giudice del luogo di residenza dell’attore in assenza di figli minori e se il convenuto è irreperibile. Tribunale di Ravenna, Ordinanza 27 maggio 2024
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Riconosciuta la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. dell'art. 3, primo comma, del regolamento UE n. 1111/2019, ai sensi di legge, in assenza di figli minori, essendo il convenuto irreperibile, la competenza territoriale per il procedimento di separazione di coniugi stranieri spetta al Tribunale del luogo di residenza dell'attore, con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in considerazione del criterio dell’ultima residenza comune delle parti
Rif. Leg.: Artt. 38, 473-bis.11, 473-bis.47 c.p.c.; Art. 3 Reg. UE 1111/2019
Criteri di giurisdizione – Competenza per territorio – Criteri normativi - Irreperibilità del convenuto
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, competente per territorio in ragione dell’art. 473-bis.47 c.p.c., in combinato con l’art. 473-bis.11 c.p.c., per essere i coniugi stranieri senza figli e per essere il convenuto irreperibile. L’ultima residenza abituale dei coniugi determina unicamente la giurisdizione italiana.
editor: Fossati Cesare
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