Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e assegnazione della casa familiare - Tribunale Vallo della Lucania, sent. 10 marzo 2025 n. 120
Mercoledì, 26 Marzo 2025
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio
| Mantenimento dei figli
| Mantenimento
| Assegnazione della casa
| Merito
Tribunale di Vallo
della Lucania
Per determinare il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
Qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà).
Separazione e divorzio - Assegnazione della casa familiare – Conservazione dell’habitat domestico dei figli minori -Mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente - Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-sexies c.c.; art. 473-bis. 15 c.p.c.; art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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