Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e assegnazione della casa familiare - Tribunale Vallo della Lucania, sent. 10 marzo 2025 n. 120

Mercoledì, 26 Marzo 2025
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Assegnazione della casa | Merito Tribunale di Vallo della Lucania
Tribunale Vallo della Lucania, sentenza 10 marzo 2025 n. 120 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per determinare il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
Qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà).


Separazione e divorzio - Assegnazione della casa familiare – Conservazione dell’habitat domestico dei figli minori -Mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente - Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-sexies c.c.; art. 473-bis. 15 c.p.c.; art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria