Adozione mite per garantire la stabilità affettiva del minore nella famiglia affidataria. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 11 marzo 2025
Qualora, la minore, dopo avere vissuto in diversi contesti durante i primi anni di vita, abbia trovato nella famiglia affidataria un importante punto di riferimento e una stabilità affettiva, confermata ivi la collocazione, va respinta ogni istanza ai sensi dell’art. 8 L. 184/1983, rivelandosi un procedimento di adottabilità non solo non necessario ai fini della tutela della minore, ma anzi potenzialmente pregiudizievole, avendo la bambina trovato il proprio equilibrio nella famiglia affidataria, in relazione alla quale il Servizio Sociale auspica una pronuncia di adozione ai sensi dell’art 44 Legge Adozioni, che l’apertura di una procedura di adottabilità potrebbe, in ipotesi, ostacolare.
Rif. Leg.: Artt. 330, 333, 336 c.c.; Artt. 8, 44 Legge 4 maggio 1983, n. 184
Responsabilità genitoriale – Decadenza – Fragilità dei genitori – Famigli affidataria
Già disposta la sospensione dall’esercizio della reil procedimentoitoriale, in ragione dell'incapacità di padre e madre di fornire adeguate garanzie per un regolare sviluppo psicofisico della bambina, che nei suoi prima nove mesi aveva già sperimentato molteplici situazioni di vita e di relazione, e collocata la minore presso una famiglia affidataria, il Tribunale per i Minorenni di Genova, in considerazione della così raggiunta stabilità della situazione personale e familiare della minore, ritiene opportuno definire il procedimento con la conferma della collocazione presso gli affidatari e la conferma del tutore.
Essendo entrambi i genitori decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale si procede alla revoca dell’affido della bambina al Servizio Sociale, fermo il mandato di monitoraggio e sostegno già conferito, sia in vista di eventuali richieste di incontri formulate dai genitori, sia per fornire un adeguato supporto agli affidatari nell’eventuale procedimento adottivo ex art. 44 L. 184/1983
Viene dichiarata inammissibile la domanda di adottabilità formulata dal Pubblico Ministero in quanto il ricorso ex art 8 l. 184/83 è un autonomo e non può essere formulato mediante una domanda avanzata all’interno di una diversa procedura, così come inammissibile è la medesima istanza proposta dal Tutore, essendo solo il Pubblico Ministero legittimato
Disposta l'archiviazione del presente procedimento.



