Acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c. anche con una macchina - Tribunale di Macerata, sent. 17 febbraio 2025 n. 121
Ai fini dell’acquisto dell’eredità ai sensi dell’art. 485 c.c., il possesso richiesto dalla disposizione non deve riferirsi necessariamente all’intero relictum ma può avere a oggetto anche uno solo dei beni ereditari, purché il delato sia consapevole della sua provenienza ereditaria.
L’acquisto dell’eredità ex art. 485 c.c. può dedursi da altre circostanze, in particolare dal fatto che i successibili della de cuius, siano nel possesso un’automobile di esclusiva proprietà della defunta dapprima usata e, in un secondo momento, rottamata da parte di chi ne abbia la detenzione.
Successione – Rif. Leg. artt. 485, 581, 2648 e 2660 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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