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Nozione di "residenza abituale" dei coniugi e status di agente diplomatico di uno dei coniugi - Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sent. 20 marzo 2025 n. 61

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sentenza 20 marzo 2025 n. 61 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi, così come la sua assegnazione a un incarico nello Stato accreditatario, esclude, in linea di principio, che la "residenza abituale" dei coniugi sia considerata fissata in tale Stato, a meno che non si stabilisca, sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso, comprese in particolare la durata della presenza fisica dei coniugi e la loro integrazione sociale e familiare in quello Stato, da un lato, che i coniugi desideravano fissare il centro abituale dei loro interessi proprio in tale Stato e, dall'altro, che la loro presenza sul territorio di quest'ultimo era sufficientemente stabile.

Diritto internazionale - Regolamento (UE) n. 1259/2010 - Articolo 8, lettere a) e b) - Nozione di "residenza abituale" dei coniugi - Status di agente diplomatico di uno dei coniugi – Rif. Leg. art. 8 del Regolamento della comunità Europea 20 dicembre 2010, n. 1259 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale; art. 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

editor: Cianciolo Valeria