In assenza di una specifica previsione sulla casa familiare nella sentenza di divorzio, viene meno il diritto - Cass. Civ., Sez. II, sent. 20 marzo 2025 n. 7425

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 20 marzo 2025 n. 7425 – Pres. Manna, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene.


Separazione e divorzio – Assegnazione della casa coniugale – Divisione del bene comune - Rif. Leg. art. 337 sexies cod. civ.; artt. 112 e 710 c.p.c.; artt. 17 e 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47

editor: Cianciolo Valeria