inserisci una o più parole da cercare nel sito

Minori. Esclusa la sospensione condizionale della pena se non può formularsi un favorevole giudizio prognostico - Cass. Pen., Sez. V, sent. 21 marzo 2025 n. 11589

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 21 marzo 2025 n. 11589 – Pres. Pezzullo, Cons. Rel. Sessa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando le modalità di esecuzione del reato commesso da un minore, come nella specie il tentativo di furto in abitazione, sono espressione anche di una indubbia capacità di organizzazione e predeterminazione del fatto criminoso da parte dell'indagata, e quindi di una spiccata capacità a delinquere, essendo, peraltro, stata tratta in arresto trovate in possesso di spray al peperoncino, per sua natura funzionale all'offesa, deve ritenersi adeguata e proporzionale la misura cautelare del collocamento in Comunità.
In materia di misure cautelari nei confronti di minorenni, l'articolo 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non è riferibile alle misure cautelari speciali apprestate per i minorenni dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (permanenza in casa e collocamento in comunità), giacché tali misure hanno struttura diversa da quella della detenzione domiciliare e della detenzione in carcere ed assolvono altresì ad una più complessa finalità coerente alle linee di trattamento dei minorenni voluto dal nostro ordinamento.


Diritto penale minorile – Tribunale per i minorenni e procedimento minorile - Misure cautelari speciali per i minorenni - Valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura - Sospensione condizionale della pena - Rif. Leg. artt. 273 lett. a) e 274 cod. proc. pen.; artt. 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.

editor: Cianciolo Valeria