Successione. Valore dei titoli di Stato - Cass. Civ., Sez. II, ord. 20 marzo 2025 n. 7449
In base all'art. 556 cod. civ. per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre e quindi quella riservata al legittimario, nell'ambito della riunione fittizia, occorre avere riguardo al valore dei beni relitti all'apertura della successione al netto dei debiti del de cuius (nella specie inesistenti) e sommarvi i beni donati in vita secondo il loro valore, che va determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750 cod. civ. Quando oggetto di donazione siano stati, come nella specie, dei titoli di Stato, occorre fare riferimento ai sensi dell'art. 750 ultimo comma cod. civ. al prezzo corrente stabilito nei listini di borsa e nelle mercuriali del tempo dell'apertura della successione, ove si tratti di titoli di Stato non ancora scaduti a quella data. Altrimenti, ove questi abbiano avuto una scadenza anteriore all'apertura della successione, occorre aver riguardo al loro valore alla scadenza, allorché essi si trasformano in denaro e vengono assoggettati al principio nominalistico valevole per le obbligazioni corrispondenti.
Successione - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie - Valore dei beni relitti - Titoli di Stato - Valutazione delle prove - Rif. Leg. artt. 556, 747, 750 ultimo comma e 2697 cod. civ.; artt. 116 e 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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