Domanda congiunta di separazione e divorzio: inammissibile la revoca del consenso. Tribunale di Milano, sent. 18 dicembre 2024
L’accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473-bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e negoziale in ordine alla scelta dell’iter processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve quindi escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, possa comportare l’arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso). Anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all’inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né in seguito alla introduzione del rito unificato sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione e non di divorzio. E ciò in sintonia con i principi di economicità e divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all’esercizio della azione giudiziale, evitando così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l’attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Rif. Leg.: Artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c.
Condizioni separazione e divorzio - Accordo - Revoca del consenso - Inammissibilità
Richiamata la normativa in tema di procedimento congiunto di separazione e divorzio, anche in relazione alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti nei rispettivi giudizi, alla luce della giurisprudenza di legittimità successiva all’introduzione della Riforma Cartabia, il Tribunale di Milano ritiene che, una volta depositato il ricorso per separazione e divorzio ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., l’espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventi irrevocabile, a meno che non sia frutto di errore, violenza e dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto e fatto salvo il potere del Tribunale di disattendere la volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Nella fattispecie, indiscussa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra le parti, il Collegio ritiene di procedere con la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso che non appaiono in contrasto con gli interessi del minore nè con le norme imperative, senza necessità di intervento della Corte di Cassazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 363-bis c.p.c.
La domanda di separazione personale viene quindi accolta e vengono omologate le condizioni di cui al ricorso depositato, preso atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Con separata ordinanza, la causa viene rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio con sentenza definitiva e con fissazione di udienza decorso il termine di sei mesi dal deposito delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale.
editor: Fossati Cesare
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