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I provvedimenti de responsabilitate non strettamente endoprocedimentali sono ricorribili per cassazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 marzo 2025, n. 6591

Cass. civ., Sez. I, Est. Iofrida, Ord. 12/03/2025, n. 6591 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336  c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato 'in via non definitiva', trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Si tratta invero di provvedimenti incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non siano stati emessi a conclusione del procedimento per essere stati, anzi, espressamente pronunciati "in via non definitiva. In definitiva, i provvedimenti de responsabilitate, se non proprio strettamente ed espressamente endoprocessuali perché contenenti l'indicazione di un termine finale anche per relationem (almeno nel regime vigente ratione temporis e cioé prima delle innovazioni della cd. riforma Cartabia) sono sempre ricorribili ex art. 111  Cost.

Conf. Cass. 7311/2024

Rif. Leg. Artt. 330, 333, 336; Art. 473-bis.24 c.p.c.

Esercizio della responsabilità genitoriale Sospensione e decadenza – Provvedimenti provvisori – Ricorribilità in cassazione

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata l’ordinanza della Corte d'Appello di Bari, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, nell'ambito di un procedimento de potestate, ex artt. 330  e 333 e ss. c.c., ha dichiarato il padre (arrestato per maltrattamenti e violenze in famiglia) decaduto nonché, in via provvisoria, la madre sospesa dall’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, con nomina di un tutore provvisorio.

Sul ricorso promosso dalla madre avverso la statuizione di sospensione della responsabilità genitoriale si pone la questione dell'ammissibilità, trattandosi di procedimento avviato anteriormente alla entrata in vigore dell’art.473-bis.24, c.p.c., novellato dal D.Lgs. 164/2024. 

In tema di provvedimenti de potestate di natura non endoprocessuale rispetto a giudizi per separazione personale o divorzio tra coniugi, il concetto di "giudicato" assume caratteri peculiari.

In un simile contesto, risulta difficile distinguere in modo netto tra decreto definitivo e provvisorio, non potendo essere sufficiente la sola formale denominazione, ma occorrendo verificare se gli adempimenti disposti siano concepiti in funzione di una possibile e futura conferma, revoca o modifica del provvedimento già adottato in tempi predeterminati e predeterminabili. Solo in tal caso, quest'ultimo non potrà che reputarsi non ricorribile per Cassazione. Diversamente i provvedimenti de responsabilitate, se non proprio strettamente ed espressamente endoprocessuali in quanto contenenti l'indicazione di un termine finale sono sempre ricorribili ex art. 111  Cost.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso non viene pertanto accolta.

Nel merito, il ricorso viene comunque dichiarato inammissibile.

La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato circa le ragioni della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, non occorrendo a tal fine che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, ma rilevando piuttosto l'obiettiva attitudine ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cfr. Cass. 27553/2021 ).

L'attività istruttoria del giudice di merito non è stata lacunosa, né la prognosi di un futuro recupero pieno delle capacità genitoriali è stata esclusa in quanto non si verte in ipotesi di decadenza ma solo di sospensione.

editor: Fossati Cesare