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Stalking. La prova dell'evento può essere desunta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 14 marzo 2025, n. 10362

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 14 marzo 2025, n. 10362; Pres. Miccoli, Rel. Masini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di atti persecutori non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e possiede natura di reato abituale e di reato di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo. La prova dell'evento può essere desunta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, che siano idonei a determinare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, senza che sia necessaria una diagnosi medica di degenerazione patologica del turbamento psichico. Il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta: mentre il primo si configura con comportamenti che causano stato di ansia o alterazione delle abitudini di vita, il reato di cui all'art. 660 c.p. si limita a infastidire la vittima.

 

Stalking – Reato abituale – Prova dell’evento - Discrimen fra stalking e molestie; Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.

editor: Ferrandi Francesca