Disabilità: l’obbligo di prenotazione del servizio di trasporto pubblico è discriminatorio. Tribunale di Roma, ord. 18 febbraio 2025
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La discriminazione indiretta avvenuta per il tramite dell’esclusione dall’uso del servizio di trasporto pubblico in ragione della disabilità configura una violazione dell’art. 3 della Costituzione Italiana nonché dell’art. 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge del 3 marzo 2009 n. 18.
In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 della legge n. 67/2006 che mira ad assicurare in via generale il principio della parità di trattamento in favore delle persone con disabilità e dell’art. 26 della legge n. 104/1992 che disciplina l’utilizzo da parte delle persone diversamente abili dei mezzi di trasporto per consentire loro di poter usufruire degli stessi alle medesime condizioni degli altri cittadini, è legittima la condanna del gestore convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e l’ordine della cessazione della condotta illegittima con predisposizione di interventi organizzativi idonei ad assicurare la piena funzionalità dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili in condizione di piena parità rispetto alle persone normodotate.
Rif. Leg.: Art. 2 legge n. 67/2006; Art. 26 legge n. 104/1992; Art. 28 d.lgs. 150/2011; Art. 3 Cost.; Art. 20 Convenzione ONU 2006
Disabilità – Servizio di trasporto pubblico – Discriminazione
Il caso posto alla attenzione del Tribunale di Roma riguarda una persona disabile, deambulante grazie all’ausilio di sedia a rotelle, vittima di discriminazione indiretta da parte dell’azienda gestrice della linea di trasporto pubblico in ragione della sua condizione di disabilità.
Dovendo raggiungere una struttura sanitaria, il ricorrente non ha potuto usufruire della linea di trasporto in quanto tutti i mezzi utilizzati sulla tratta non erano provvisti di pedana per l’accesso agli utenti in sedia a rotelle.
Il ricorrente ha aggiunto di aver ricevuto lo stesso giorno del reclamo una comunicazione nella quale l’azienda, dopo essersi scusata per non essere stata in grado di garantire il servizio di trasporto richiesto, ha riferito che per usufruire del mezzo di trasporto gli utenti con disabilità motoria devono effettuare una prenotazione almeno tre giorni prima del servizio.
Il Tribunale ritiene che, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, considerati altresì i riscontri oggettivi a supporto delle sue affermazioni, possa ritenersi appurato che la condotta del gestore contrasti con i principi di non discriminazione previsti dalla normativa italiana ed europea.
Anche l’imposizione di una prenotazione preventiva di tre giorni costituisce una restrizione che nega un accesso paritario, in quanto la necessità di potersi spostare liberamente sul territorio ricorrendo al trasporto pubblico ben può insorgere senza un anticipo.
In conclusione, il Tribunale riconosce la fondatezza del ricorso e quantifica equitativamente il danno non patrimoniale cagionato al ricorrente, ordinando la cessazione della condotta illegittima e interventi organizzativi idonei ad assicurare la piena funzionalità dei servizi di trasporto.
editor: Fossati Cesare
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