Le dichiarazioni della persona offesa possono essere provate dalla produzione degli screenshot - Cass. Pen., Sez. V, sent. 20 marzo 2025 n. 11233

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 20 marzo 2025 n. 11233 - Pres. Catena, Cons. Rel. Occhipinti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che, all'interno del periodo di vessazione, la persona offesa possa avere avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il compagno. In particolare, anche un temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato nè inficia la continuità della condotta, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità della stessa a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere provate dalla produzione degli screenshot riproduttivi dei numerosi messaggi trasmessi dall'indagato, oltre che dai fotogrammi attestanti i pedinamenti posti in essere dal medesimo.


Diritto penale della famiglia – Violenza di genere - Maltrattamenti e stalking - Attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa – Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen. ; artt. 273, 274 comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria