Affido esclusivo al padre se la difficoltà di comunicazione tra i genitori pregiudica l’interesse dei minori. Corte d’Appello di Milano, Decreto 11 marzo 2025
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L'affido condiviso del minore presuppone un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Una evidente difficoltà di comunicazione tra i genitori che comporta una non facile condivisione delle scelte delle decisioni riguardanti i figli è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della genitorialità ed impone la concentrazione in capo ad un unico genitore della responsabilità genitoriale pena la paralisi nella gestione ordinaria dei minori
Rif. Leg. Artt. 156, 337-ter, 337-quater, 337-sexies c.c.
Affidamento esclusivo – Esercizio della responsabilità genitoriale – Modifica condizioni di separazione – Contributo al mantenimento dei figli minori – Contributo al mantenimento della coniuge
La Corte d’Appello di Milano respinge il reclamo promosso avverso il decreto del Tribunale che, pronunciando sulla richiesta di modifica delle condizioni di separazione, ha affidato i figli minori in via esclusiva al padre, attribuendogli l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con solo diritto-dovere della madre di vigilanza, disponendo che la decisione sul collocamento di uno dei figli minore presso i nonni materni oppure presso il padre fosse delegata ai Servizi Sociali; per gli altri due figli minori ha stabilito la collocazione presso il padre.
Il Tribunale ha fondato la decisione sull’affido super-esclusivo al padre tenuto conto delle conclusioni della C.T.U., del disinteresse mostrato dalla madre con riferimento alle frequentazioni previste nel calendario, degli ostacoli frapposti alla gestione quotidiana della responsabilità genitoriale, ritenendo non corrispondente all’interesse della prole né praticabile la condivisione tra i genitori della responsabilità educativa.
Il provvedimento, impugnato dalla madre, viene confermato dalla Corte d’Appello.
In primo luogo viene respinto il motivo di impugnazione concernente la espletata C.T.U. di cui la reclamante chiede la rinnovazione, essendosi l’indagine peritale svolta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio in attuazione del principio d'imparzialità (Cfr. Cassazione SSUU n. 3086 del 01/02/2022) ed essendo legittima, per costante giurisprudenza, una sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passaggi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio, riconoscendo le conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nell’elaborato peritale (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 2 marzo 2023, n. 6229).
Quanto all’omessa valutazione delle allegazioni difensive da parte del primo giudice, la Corte, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, osserva che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono travalicati i predetti limiti o per vizio della motivazione (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019)
Nella specie, è infondata la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la decisione gravata statuito in merito a tutte le questioni dedotte in causa.
Viene ritenuta prematura la possibilità di una modifica del regime di affido e collocamento rispetto all'urgenza di consolidare un quadro alternativo a quello preesistente, da lungo tempo carico di conflittualità, e piuttosto connotato dal supporto di organi e competenze a più livelli.
Assorbita ogni altra questione, il reclamo viene respinto
editor: Fossati Cesare
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