Adozione del figlio maggiorenne: dubbi sulla costituzionalità dell’art. 297 c.c. in caso di dissenso del figlio maggiorenne non convivente dell’adottante. Tribunale di Imperia, Ord. 9 gennaio 2025
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Prevedere che il dissenso espresso dal figlio maggiorenne non convivente dell’adottante, anche se immotivato o ingiustificato, sia sempre ostativo all’adozione, oltre a vanificare la volontà espressa dall’adottante, dall’adottando e dai soggetti elencati nell’art. 297 c.c., impedendo che vengano giuridicamente riconosciute situazioni connotate da profondi legami affettivi, contrastando con la disciplina dettata per il coniuge dell’adottante non convivente e ponendosi in contrasto con l’evoluzione dell’istituto dell’adozione, lede il rapporto di congruenza presente nel sistema e non obbedisce al criterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11.3.1953 n. 87, è pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell'art. 297 c.c., nella parte in cui non attribuisce al giudice, quando è negato l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante, il potere di pronunciare ugualmente l’adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, così come previsto dalla precitata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell’adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando.
Rif. Leg.: Artt. 291, 296, 297 c.c.; Art. 3 cost.
Adozione del figlio maggiorenne – Dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante – Disparità di trattamento - Legittimità costituzionale
Il Tribunale di Imperia solleva, d’ufficio, la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 297, secondo comma, c.c., nel contesto di un procedimento sorto per l’adozione della figlia maggiorenne della moglie dell’adottante, ucraina, ma da circa tre anni residente in Italia, in casa della madre e dell’adottante, unitamente alle sue figlie.
All’adozione si oppone il figlio maggiorenne non convivente dell’adottante.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza di merito, di legittimità e i precedenti della Corte Costituzionali intervenuti sull’art. 291 c.c. (Corte Cost. 557/1988; Corte Cost. 245/2004), e osserva che le posizioni del coniuge e del figlio maggiorenne dell’adottante, se conviventi con questi, sono disciplinate allo stesso modo dalla legge, atteso che il loro dissenso all’adozione è sempre vincolante, indipendentemente dai motivi che lo determinano; lo stesso non si verifica nell’ipotesi della non convivenza, in quanto nel caso del dissenso del figlio maggiorenne il giudice dovrà disattendere la domanda di adozione, senza poter valutarne i motivi, mentre se a dissentire è il coniuge, il giudice potrà accogliere la domanda, ove considererà il dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.
Si ravvisa un’irragionevole disparità di trattamento che, a parere del Tribunale, va rimossa, consentendo al giudice di valutare il dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante non convivente nel bilanciamento dei contrastanti interessi, quello suo, del genitore adottante e delle altre persone chiamate ad esprimersi.
L’art. 297 c.c. oggi sembra delineare un sistema contrario a quello dell’intrinseca ragionevolezza, suscitando dubbi di costituzionalità in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Con siffatte motivazioni, il Tribunale dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il procedimento in corso sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.
*Si ringrazia l'avv. Luana Marengo, presidente Ondif sez. Imperia
editor: Fossati Cesare
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