I crediti per le spese scolastiche e mediche in favore del figlio sono recuperabili coattivamente. Tribunale di Savona, Sent. 24 gennaio 2025
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto – Spese straordinarie – Contributo al mantenimento del figlio – Contributo al mantenimento del coniuge - Compensazione
Nanti il Tribunale di Savona viene promossa l’opposizione all’atto di precetto con il quale la ex moglie ha intimato al coniuge il pagamento di due crediti di diversa natura, ovvero spese straordinarie per il figlio minore e spese di mantenimento previsto nei suoi confronti, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa del verbale di separazione tra coniugi.
In ordine al primo motivo di impugnazione, afferente al titolo del credito, il Tribunale di Savona, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, osserva che costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 7169 del 18/03/2024).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie il Tribunale rileva già all'epoca della separazione, considerando espressamente l'eventualità che il figlio si recasse fuori sede per studiare all'università, il padre si era obbligato a partecipare nella misura del 75% a tali esborsi. In relazione a tale credito, il precetto è pertanto legittimo
Quanto al contributo al mantenimento della moglie, si rileva che il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale (Cfr. Cass. 6519/1996).
Ne consegue che, in concreto, il contributo al mantenimento previsto in favore della moglie risulta sostanzialmente e quasi per intero compensato con i crediti vantati nei suoi confronti per l’anticipo delle spese condominiali ordinarie dalla medesima dovute.
Sotto tale profilo, pertanto, il precetto deve essere annullato
Alla convenuta spetta il diritto ad ottenere il rimborso delle spese di precetto, Compensate tra le parti le spese processuali nella misura della metà e poste a carico di parte opponente la rimanente metà.
editor: Fossati Cesare
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